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Allegato "A" al Rep. n.
S T A T U T O TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
Art. 1 - E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale:
"SUPREME COMBAT E FITNESS CLUB SOCIETA' SPORTIVA
DILETTANTISTICA A.R.L." siglabile ove consentito "SUPREME COMBAT E FITNESS CLUB SSD A.R.L."
Art. 2 - La sede legale della Società è fissata in Paderno Dugnano
Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è disciplinata dall'art. 111 ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.
L’organo amministrativo ha facoltà di istituire o sopprimere ovunque filiali, succursali, agenzie o altre unità locali operative, senza rappresentanza e purchè non consistenti in sedi secondarie, ovvero di trasferire la sede sociale nell’ambito del medesimo Comune sopra indicato.
Sono riservate alla competenza dei soci le decisioni che riguardano il trasferimento della sede sociale in Comune diverso da quello sopra indicato, nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.
Art. 3 - La società è duratura fino al 31 dicembre 2070 salvo proroga.
Art. 4 La società sportiva dilettantistica è senza fine di lucro ed ha per oggetto principale:
- l'esercizio e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, e in particolare la formazione, la preparazione e la gestione delle discipline sportive del Pugilato, Kick-boxing, Judo, Ju-Jitsu, Ginnastica e pesistica e di tutte le discipline riconosciute dalla FSN/DSA/Eps presso la quale provvederà, mediante l’affiliazione, a richiedere il riconoscimento ai fini sportivi.
In particolare la società, per l’attuazione dell’oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, si propone lo svolgimento delle seguenti attività:
- l'organizzazione di attività sportive agonistiche, pre-agonistiche, amatoriali, ludico sportive e motorie di qualunque genere, di squadre sportive di vario genere per la partecipazione a campionati, gare, concorsi e iniziative sportive varie;
- l’organizzazione diretta o indiretta della preparazione atletica di singoli e preparazione atletica/training di gruppo;
- l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dilettantistiche;
Inoltre, potrà svolgere, nei limiti previsti dall’articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e relative norme attuative, in maniera secondaria e strumentale, in via esemplificativa, le seguenti ulteriori attività:
- la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e attrezzature sportive;
- l'acquisto, la gestione, in qualunque forma, e la realizzazione di impianti, attrezzature, strutture e locali necessari per le attività sportive, culturali e ricreative;
- gestione di servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo, l'allestimento e la gestione di: bar, tavole fredde e/o calde, punti ristoro, ristoranti, pizzerie, buffet e simili collegati a impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;
- l'organizzazione, il coordinamento e la gestione dei rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle attività di cui sopra, anche attraverso l'acquisizione di nuove concessioni per l'esercizio dell’attività sportiva e ricreativa;
- l’organizzazione di servizi per l’istruzione e la promozione di attività ludico sportive di qualsiasi specie sia in sede sia altrove;
- la partecipazione a bandi pubblici e privati, nazionali ed esteri, per la gestione di qualsiasi tipo di impianti natatori, sportivi od affini;
- l’organizzazione di un servizio di volontariato, assistenza e supporto a favore degli iscritti e dei partecipanti.
- accedere ai contributi nonchè ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emanande dall’Unione Europea, dallo Stato e dagli enti locali.
Tutte le attività sopra descritte, effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali, saranno svolte, oltre che nei confronti dei rispettivi soci, associati, partecipanti e tesserati, anche nei confronti degli iscritti, soci, associati o partecipanti di altre associazioni e società che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto facciano parte di un’unica organizzazione locale o nazionale aderente al C.O.N.I..
Per il raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà svolgere ogni attività, anche di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzamento e al miglioramento di impianti, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, nonché l’acquisto d’immobili da destinare ad attività sportive.
Il tutto con l’espressa esclusione di ogni attività professionale protetta dei limiti e con l’osservanza delle vigenti disposizioni di legge.
Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l’esercizio.
Stante l'assenza del fine di lucro, i proventi delle attività sociali non possono, in nessun caso, essere divisi fra i soci, anche in forme indirette.
Resta del tutto estranea all'attività di cui all'oggetto sociale, e non potrà in alcun modo essere svolto dalla società, l'esercizio delle attività qualificate dalla Legge quali "attività finanziarie da e nei confronti del pubblico" in ottemperanza alle norme di cui alla l. n. 1 del 1991 nonché alle vigenti disposizioni in materia bancaria e creditizia ex
d.lgs. n. 385 del 1993 n. 385 e successive modifiche ed integrazioni e alle deliberazioni in materia assunte dal C.I.C.R..
Resta altresì tassativamente escluso dallo scopo sociale da conseguire, lo svolgimento di qualsiasi attività che sia riservata, a tenore delle vigenti Leggi, a professioni protette e che pertanto potrà essere svolta, esclusivamente a livello personale, da professionistipersone fisiche iscritti negli appositi Albi od Ordini professionali.
Il tutto dovrà essere svolto in ottemperanza ai principi e alle norme etico moralicomportamentali dello sport, alle norme e direttive del CONI, del CIO, delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di promozione sportiva riconosciuti cui la stessa è libera di aderire e alle cui norme dovrà conformarsi.
La società si conforma alle norme e alle direttive Coni nonché agli statuti e ai regolamenti della dello Csen - Centro Sportivo Educativo Nazionale, e delle altre FSN, DSA e Eps a cui la società intende affiliarsi.
La società si impegna per conto di coloro che svolgono attività al suo interno a pagare le quote di affiliazione e le quote di tesseramento stabilite dalla FSN, EPS, e DSA. Condizione indispensabile per essere tesserato, iscritto o partecipante alla società è una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. La società si impegna ad accettare fin d’ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della stessa, nonché le decisioni che le Autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
Art. 5 - Il Capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) rappresentato da quote di partecipazione pari al numero dei soci con l'osservanza delle prescritte disposizioni di legge.
In caso di decisione di aumento del Capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. In mancanza di qualsiasi indicazione nella deliberazione di aumento del capitale, il conferimento deve farsi in denaro.
È espressamente esclusa la possibilità di aumento del capitale sociale a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in quanto incompatibile con il principio di assenza di scopo di lucro e di distribuzione anche indiretta di utile o avanzi di gestione fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, D.Lgs. 36/2021. L'aumento di capitale potrà essere effettuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2481 bis codice civile.
Nel caso di aumento gratuito la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.
Per quanto non espressamente previsto in questo articolo si rinvia alle norme del codice civile.
Art. 6 - Il capitale può essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto ai sensi dell'art. 2482 nonchè nei casi previsti dagli articoli 2482-bis e 2482-ter.
In caso di riduzione del capitale sociale, è espressamente esclusa ogni ipotesi di distribuzione o rimborso di fondi, riserve o avanzi di gestione ai soci fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, D.Lgs. 36/2021. Le quote di capitale relative alla riduzione dovranno essere destinate ai fondi di riserva Art. 7 - Le quote di partecipazione sono indivisibili.
Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.
Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti e conferiscono a tutti i soci gli stessi diritti.
Le quote di partecipazione non sono trasferibili a nessun titolo salvo il caso del trasferimento mortis causa.
Art. 8 - Il trasferimento della quota "mortis causa", sia a titolo particolare che universale, è disciplinata dalle norme del codice civile.
Nel caso di morte di un socio, gli eredi del defunto avranno diritto di continuare nella società come soci, purché rappresentati da una persona scelta di comune accordo tra essi
- Rimborso della partecipazione del socio receduto
In deroga a quanto previsto dalla legge ordinaria, e in considerazione della legislazione speciale in materia di società sportive dilettantistiche e della particolare natura della società, priva di alcun fine di lucro, i soci che recedono dalla società non hanno diritto di ottenere alcun rimborso, né in relazione alla quota di partecipazione sottoscritta, né in relazione alle riserve del patrimonio sociale fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, D.Lgs. 36/2021.
Verificandosi il caso di recesso di uno o più soci, il valore delle quote di partecipazione dagli stessi possedute dovrà essere destinato a una specifica riserva di capitale, della quale è espressamente esclusa la distribuibilità per tutta la durata della società.
In tal caso, dovendosi procedere all’annullamento delle quote dei recedenti, in mancanza di riserve disponibili andrà ridotto in misura corrispondente il capitale sociale. Qualora, per effetto di tale riduzione, il capitale sociale dovesse ridursi al di sotto del minimo legale, spetterà ai soci deliberare l’incremento del capitale sociale fino al minimo legale stesso, ovvero, lo scioglimento della società.
Art. 9 - I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
Art. 10 - I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti, sempre infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.
Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'articolo 2467 del codice civile.
Art. 11 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo nonchè sugli argomenti che l'organo amministrativo o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del Capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
b) la nomina dell'organo amministrativo;
c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
d) le modificazioni del presente statuto;
e) le decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
Per quanto non previsto si fa espresso richiamo alle norme del codice civile.
Art. 12 - Con riferimento alle materie indicate nel precedente articolo 11, in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge, oppure quando lo richiede l'organo amministrativo o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale ex art.2479, 3° comma C.C..
A tal fine l'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo anche fuori del Comune ove è posta la sede sociale, purchè in Italia o nell'ambito di una nazione appartenente all'Unione Europea, con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio da questi indicato o nel caso di convocazione a mezzo fax, posta elettronica o altri mezzi simili, al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati comunicati dal socio. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nel medesimo avviso potrà essere prevista una data di ulteriore seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.
In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, l'Organo amministrativo, i sindaci o il revisore, se nominati. Se l'organo amministrativo, i sindaci o il revisore, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, nella quale dichiarano di essere a conoscenza di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.
Le riunioni dell'assemblea si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che:
- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire;
sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il soggetto verbalizzante.
Art. 13 - L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario anche non socio.
Art. 14 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea risultino iscritti nel registro delle imprese.
Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta. La rappresentanza non può essere conferita né all'organo amministrativo, né ai sindaci o al revisore, se nominati, né ai dipendenti, né alle società da essa controllate o che la controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.
L'assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.
L'assemblea validamente costituita ai sensi del comma precedente delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale, salvo nei casi previsti dal precedente art. 11 punti d) ed e) e nei casi richiesti dalla legge e dalle norme del codice civile, nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale o altro quorum richiesto dalla legge.
In seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.
Art. 15 - Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo e negli altri casi di legge, deve essere redatto da un notaio.
Art. 16 - La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:
a) da un amministratore unico;
b) da un consiglio di amministrazione composto di un numero di membri variabile da un minimo di tre a un massimo di cinque, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina;
c) da due o più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, nel numero e con le competenze che verranno determinati dai soci in occasione della nomina.
Art. 17 - Gli amministratori potranno essere anche non soci.
Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod.civ. Non possono inoltre essere nominati amministratori della società o, se nominati, decadono automaticamente dalla carica coloro che sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari di radiazione da parte del Coni o delle Federazioni sportive, Discipline associate o enti di promozione sportiva cui la società delibererà di affiliarsi. In caso di provvedimenti di sospensione temporanea da parte delle Autorità sportive, l’amministratore colpito dal provvedimento cesserà dalla carica per il tempo corrispondente alla sospensione comminata dall’autorità sportiva.
I componenti dell'organo amministrativo destinatari di provvedimenti disciplinari da parte degli organi della Federazione Italiana o ente di promozione sportiva a cui la Società è affiliata dovrà astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi a oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi federali. Non possono essere nominati amministratori coloro i quali ricoprano la medesima carica sociale in altre società e/o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni, ovvero, nell'ambito della medesima disciplina sportiva facente capo a un ente di promozione sportiva.
Art. 18 - Gli amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della nomina.
Art. 19 - In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo.
Art. 20 - E' ammessa la rieleggibilità.
Art. 21 - Nel caso sia stato nominato il Consiglio di amministrazione a sensi del precedente art. 16 sub b), se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri (ovvero anche uno solo dei consiglieri) decade l'intero consiglio di amministrazione. Nel caso siano stati invece nominati più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti a sensi del precedente art. 16 sub c), se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono anche gli altri amministratori. Spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo.
Nel frattempo il consiglio decaduto o gli altri amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.
Art. 22 - La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.
Art. 23 - Nel caso la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, nominato a sensi del precedente art.16 sub b), questo elegge fra i suoi membri un presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonchè un segretario, anche estraneo.
Art. 24 - Nel caso la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, nominato a sensi del precedente art. 16 sub b), le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto al successivo art. 30, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.
Art. 25 - Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:
- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione degli amministratori consenzienti;
- l'indicazione degli amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti gli amministratori
- quant'altro necessario ed opportuno previsto dalle norme del codice civile.
Art. 26 - Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:
- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti
- quant'altro necessario ed opportuno previsto dalle norme del codice civile.
Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori i quali entro i tre giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario.
Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.
Art. 27 - Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.
Art. 28 - Le decisioni degli amministratori, adottate a sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte nel Libro delle decisioni degli amministratori.
Art. 29 - Con la maggioranza di cui al precedente articolo 27, gli amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del consiglio di amministrazione da adottarsi col metodo collegiale.
Art. 30 - Con riferimento alle materie indicate dall'art.2475 quinto comma cod.civ. ovvero nel caso di cui al precedente art. 29 ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del consiglio di amministrazione, che sia stato nominato a sensi del precedente art.16 sub b), debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.
Art. 31 - A tal fine il consiglio di amministrazione:
-viene convocato dal presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonchè l'ordine del giorno;
- si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, o nell'ambito del territorio di nazione appartenente all'Unione europea.
Art. 32 - Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione.
Art. 33 - E' possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Art. 34 - Il consiglio di amministrazione delibera validamente in forma collegiale, con la presenza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
Art. 35 - Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal presidente e da segretario; detto verbale, anche se redatto per atto, dovrà essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli amministratori.
Art.36 - Le decisioni del consiglio di amministrazione sulle materie riservate alla sua competenza ex art.2481 c.c., debbono essere adottate con deliberazione collegiale a sensi del presente articolo, da far constare mediante verbale redatto da Notaio per atto pubblico.
Art. 37 - L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente statuto o l'atto costitutivo riservano espressamente ai soci.
All'amministratore unico vengono conferiti tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.
Le limitazioni ai poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi anche se pubblicate salvo che si provi che questi abbiano agito a danno della società ai sensi dell'art. 2475 bis codice civile.
Art. 38 - Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione (a sensi dell'art.16 sub b), questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art.2381 cc a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.
Art. 39 - Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti (a sensi del precedente art.16 sub c), i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta.
Art. 40 - L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.
Art. 41 - Qualora sia obbligatorio per legge o qualora l'assemblea deliberi in tal senso, dovrà essere istituito l'organo di controllo ai sensi di legge; alla norme del codice civile si rinvia per la nomina, i poteri, il funzionamento, il compenso e quant'altro necessario ed opportuno. L'organo di controllo potrà esercitare anche la revisione legale dei conti nei limiti delle norme imperative.
Art. 42 - In alternativa il controllo contabile della società può essere esercitato da un revisore iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
Art. 43 - per la nomina, le funzioni, i poteri, il compenso, la revoca e quant'altro necessario ed opportuno si fa espresso riferimento alle norme del codice civile che qui si intendono richiamate e trascritte.
Art. 44 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.
Art. 45 - Il bilancio deve essere approvato dai soci ai sensi dei precedenti articoli 11 e 12, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedono. In quest'ultimo caso l'organo amministrativo deve segnalare le ragioni della dilazione nella relazione o, nel caso di redazione di bilancio abbreviato, nella nota integrativa e quant'altro richiesto dalla legge.
Art. 46 - Considerata l’assenza di scopo di lucro della Società, e il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, proventi o avanzi di gestione, gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinarsi a riserva legale, fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, dovranno essere destinati a una riserva statutaria non distribuibile tra i soci neanche in caso di scioglimento della Società.
La società potrà comunque avvalersi di quanto indicato dall’articolo 8, comma 3, D.Lgs. 36/2021.
Art. 47 - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per le cause previste dalla legge allo scioglimento della società, l'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo, determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori indicandone i poteri.
La destinazione del patrimonio residuo verrà effettuata a fini sportivi e, in particolare, a favore di altra società o associazione senza fine di lucro che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.48 - Per ogni controversia che dovesse intervenire tra i soci e la società e tra i soci stessi nonchè per le controversie promosse da amministratori e sindaci o instaurate contro di loro, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, la soluzione sarà devoluta ad un arbitrato amministrato in base al regolamento della Camera arbitrale presso la Camera di commercio competente al quale espressamente si aderisce. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.
Il collegio sarà composto di tre arbitri nominati dalla stessa camera arbitrale a cui si aderisce, senza l'interferenza delle parti.
Per quanto non previsto si rinvia alle norme in materia.
Art. 49 - Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni dello statuto e dei regolamenti delle federazioni e degli enti cui la società aderisce nonchè le norme del codice civile, di quelle previste dal D.Lgs 36/2017 e successive modifiche, per le società sportive dilettantistiche e delle altre leggi in materia.
Art. 50 - Qualsiasi modifica legislativa e/o regolamentare di natura inderogabile sarà automaticamente recepita dal presente statuto senza necessità di formale adozione.